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Consigli di Disciplina territoriali?
Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 contiene il Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, ha introdotto rilevanti novità in tema di Disciplina dell'attività Professionale e in
particolare, l'istituzione dei Consigli di Disciplina. di questo nuovo organo la maggioranza dei
professionisti e in particolare degli ingegneri ho potuto verificare che non ne è a conoscenza; in
realtà gli Ordini hanno emanato news letter o circolari che comunicano la costituzione dei Consigli
di Disciplina, anche perchè entro un mese dall'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine
devono essere presentate le candidature allo stesso per il Consiglio di Disciplina; è d'uopo quindi
cominciare a fare qualche considerazione sul nuovo organo la cui attività avrà riflessi significativi
sul comportamento dei professionisti
L'ordine ha sempre svolto, in realtà, attività di magistratura interna, ma con il D.P.R. in questione
tale attività acquisisce forma e sostanza nuove con una valenza più incisiva.
In questo articolo saranno affrontate le questioni di maggiore criticità, auspicando l'inizio di un
aperto ed esteso dibattito, sul tema, con tutti i colleghi, al fine di poter offrire il qualificato punto di
vista di chi ogni giorno sul campo verifica le problematiche legate ai rapporti con i committenti, con
i colleghi, con i vari enti.
La nostra professione riveste una funzione sociale indiscussa e di notevole rilievo; tenere presente
questa realtà potrà aiutarci a comprendere come la disciplina della nostra attività, per le modifiche
introdotte, potrà costituire un ulteriore elemento di contributo alla garanzia delle qualità infuse dai
colleghi nell'attività quotidiana.
La portata di maggior rilievo del modificato regime di disciplina della professione di ingegnere va
individuata nel profilo di maggiore tutela dell'interesse pubblico che dovrà e potrà essere garantito
dai Consigli di Disciplina territoriali.
Al fine di conseguire questo rilevante ed ambizioso obiettivo il primo passo sta nell'attenzione
sulle persone che verranno candidate al Consiglio di Disciplina; infatti l'Ordine deve proporre al
Presidente del Tribunale di competenza territoriale 30 nominativi; nell'ambito di tale rosa verranno
nominati i 15 membri effettivi e i supplenti. Pertanto i soggetti indicati dall'Ordine dovranno avere
competenza accertata e onorabilità riconosciuta.
In particolare, occorrerà che i candidati non abbiano alcun legame di parentela o di natura societaria
con altri professionisti che siano risultati eletti nel rispettivo consiglio territoriale, non abbiano
subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti, non siano stati sottoposti a misure preventive e
non abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato. Anche per quest'ultimo aspetto
ci si auspica che la Professione di Ingegnere valga più del mero contenuto esplicitamente espresso,
estendendo, in via di cautela, le cause di esclusione a quei soggetti che siano stati condannati anche
solo in I grado, senza attendere le conferme del II grado di giudizio di merito e la pronuncia di
legittimità assicurata dalla Corte di Cassazione. Questo per dare davvero un esempio positivo al
Paese, dato che troppi sono quelli negativi (basti pensare agli episodi che hanno, in tempi recenti,
coinvolto deputati, senatori, consiglieri regionali).
Venendo alle criticità, si pone in evidenza come il delicato ruolo che sarà svolto merita che
i nominati possano essere tutelati, per meglio aderire alle esigenze del loro alto compito, da
formule assicurative operanti per eventuali errori commessi nell'esercizio della funzione. Queste
coperture, ne siamo certi, potranno garantire un lavoro sereno ai Consiglieri nominati, scevri da
preoccupazioni di ordine pratico per eventuali errori che possano compiersi nella loro delicata
funzione.
Si profila poi una suddivisione del Consiglio di Disciplina territoriale, istituito presso ogni
Tribunale, in Collegi di Disciplina, al fine di poter meglio rispondere alle multiformi esigenze
poste dalla funzione. Questa suddivisione funzionale potrà meglio rispondere all'esigenza di non
coinvolgere l'intero Consiglio di Disciplina nella trattazione delle singole posizioni trattate portate
alla sua attenzione. Sembra opportuno pertanto operare una selezione preventiva sui Candidati,
individuando al loro interno le varie specializzazioni che negli attuali scenari risultano presenti
effettivamente nella nostra Professione.
La scelta oculata deve riguardare sia i membri effettivi sia i membri supplenti in modo che (nel
caso di astensione da parte di membri effettivi qualora siano affrontate questioni aventi ad oggetto
colleghi verso i quali i membri effettivi non siano esenti da anche solo potenziali conflitti di
interesse) i membri supplenti possano svolgere la funzione al livello di quelli effettivi.
Siamo soltanto all'inizio di questo percorso che può e deve segnare dare indirizzi chiari e definiti
alla categoria degli ingegneri e garantire una maggior tutela degli interessi della committenza sia
pubblica che privata anche svolgendo un'attenta azione di monitoraggio su aspetti di sciacallaggio
professionale che alcuni colleghi, società di ingegneria, raggruppamenti professionali -
para professionali -
Ing. Claudio Bertani